IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                       Autorizzazione di spesa
 
   1.  L'efficacia della legge regionale 30 ottobre 1987, n. 87, come
successivamente modificata dalla legge regionale 16 giugno  1988,  n.
47, concernente interventi a favore di societa' minori che gestiscono
impianti  di risalita, e' ulteriormente prorogata sino al 31 dicembre
1993.
   2.  L'onere  derivante  dall'applicazione  della  presente  legge,
valutato  in  lire  400.000.000,  gravera'  sul  capitolo  64680  del
bilancio di previsione della Regione per l'anno 1993.
   3.  Alla  copertura  dell'onere  di  cui  al  comma  2 si provvede
mediante prelievo per pari importo  dello  stanziamento  iscritto  al
capitolo 69000, a valere sull'accantonamento previsto all'allegato n.
8  al  bilancio per l'anno in corso, concernente "Interventi a favore
di societa' minori che  gestiscono  impianti  di  risalita  (sviluppo
economico  - settore turismo - punto D.6.5.2.)" della parte spesa del
bilancio di previsione della Regione per l'anno 1993.