IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Autorizzazione di spesa 1. L'efficacia della legge regionale 30 ottobre 1987, n. 87, come successivamente modificata dalla legge regionale 16 giugno 1988, n. 47, concernente interventi a favore di societa' minori che gestiscono impianti di risalita, e' ulteriormente prorogata sino al 31 dicembre 1993. 2. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 400.000.000, gravera' sul capitolo 64680 del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1993. 3. Alla copertura dell'onere di cui al comma 2 si provvede mediante prelievo per pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo 69000, a valere sull'accantonamento previsto all'allegato n. 8 al bilancio per l'anno in corso, concernente "Interventi a favore di societa' minori che gestiscono impianti di risalita (sviluppo economico - settore turismo - punto D.6.5.2.)" della parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1993.